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AUTOVELOX ROCCA PIA NON OMOLOGATO

Il Giudice onorario di Sulmona ha accolto il ricorso presentato dall’avv. Ludovici

L’AQUILA - Accanto ai tristemente noti autovelox di Bussi sul Tirino, Scafa e Manoppello, un'altra minaccia incombe sugli automobilisti, l’autovelox di Rocca Pia sull'Altopiano delle Cinquemiglia, che sta mietendo vittime per “eccesso di velocità”. Anche in questo caso, la povera sventurata incappata nel marchingegno in questione, patrocinata dall'Avv. Ludovici Carlotta, ha deciso con coraggio e a ragione, di adire il Giudice di Pace di Sulmona, competente territorialmente, al fine di tutelare i propri diritti a fronte dell'utilizzo illegittimo di tale strumento di rilevazione della velocità.
Il Giudice di Pace di Sulmona, infatti, ha emanato di recente sentenza di accoglimento del ricorso basato principalmente sulla problematica inerente la mancata omologazione del velox, uno tra i vari motivi fondanti l'opposizione al verbale di contravvenzione elevato dalla Polizia locale del Comune di Rocca Pia a discapito di un'onesta cittadina che quel giorno si trovava a percorrere l'Altopiano delle Cinquemiglia per lavoro.
Tale decisione segue e si conforma all'orientamento nomofilattico dei GOP a livello nazionale. Con tale pronuncia, difatti, il Giudice di Pace di Sulmona ha ribadito come l'art. 142 Cds, comma VI, prevede che "per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonché registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali come precisato dal Regolamento". In virtù della normativa vigente dettata dal Codice della Strada, dunque, anche il Giudice onorario di Sulmona ha ribadito che i procedimenti di approvazione ed omologazione dell’apparecchio di rilevamento della velocità sono ontologicamente differenti tra loro.
Per di più il Giudice di Pace di Sulmona ha accolto anche un altro motivo di ricorso che ha reso il verbale in parola nullo, ossia la mancata contestazione immediata della contravvenzione e la mancanza del provvedimento autorizzatorio prefettizio per l'installazione dell'autovelox.


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